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Istruzione sui Sinodi Diocesani

19 marzo 1997

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ISTRUZIONE SUI SINODI DIOCESANI

 

 

Proemio

 

I. Introduzione sulla natura e finalità del sinodo diocesano

 

II. Composizione del sinodo

 

III. Convocazione e preparazione del sinodo

A. Convocazione
B. Commissione preparatoria e regolamento del sinodo
C. Fasi di preparazione del sinodo

 

IV. Svolgimento del sinodo

 

V. Le dichiarazioni e i decreti sinodali 

Appendice all'Istruzione sui Sinodi Diocesani

 

 

PROEMIO

 

Nella Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", con la quale veniva promulgato l'attuale Codice di Diritto Canonico, il Santo Padre Giovanni Paolo II collocava tra i principali elementi che, secondo il Concilio Vaticano II, caratterizzano la vera e genuina immagine della Chiesa "la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come Popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio; la dottrina per cui la Chiesa è vista come 'comunione' e che, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale"[1].

Nel suo impegno di fedeltà all'insegnamento conciliare, il Codice di Diritto Canonico ha dato, tra l'altro, un volto rinnovato alla istituzione tradizionale del sinodo diocesano, nel quale, a vario titolo, convergono i tratti ecclesiologici sopra ricordati. Nei canoni 460-468 è dato rinvenire le norme giuridiche da osservarsi per la celebrazione di questa assise ecclesiale.

Di recente, in particolar modo dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, si sono moltiplicate le Chiese particolari che hanno celebrato o si propongono di celebrare il sinodo diocesano, riconosciuto come un importante mezzo per l'attuazione del rinnovamento conciliare. Una menzione particolare va attribuita al II Sinodo Pastorale della diocesi di Roma, concluso nella solennità di Pentecoste dell'anno 1993, la cui celebrazione ha offerto al Romano Pontefice Giovanni Paolo II l'occasione per impartire preziosi insegnamenti. Inoltre, negli ultimi decenni, sono state segnalate anche altre forme per esprimere la comunione diocesana, note talvolta come "assemblee diocesane", che, pur presentando aspetti comuni con i sinodi, mancano tuttavia di una precisa configurazione canonica.

Si è ritenuto quanto mai opportuno, in merito al sinodo diocesano, di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirla[2], fermo sempre restando il pieno vigore di quanto disposto nel Codice di Diritto Canonico. È oltremodo auspicabile che anche le "assemblee diocesane" od altre assisi, nella misura della loro somiglianza di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro posto nell'alveo della disciplina canonica, grazie all'accoglienza delle prescrizioni canoniche e della presente Istruzione, a garanzia della loro efficacia per il governo della Chiesa particolare.

Per l'interesse che può avere nella preparazione del sinodo diocesano, alla presente Istruzione si acclude un'Appendice, di significato meramente indicativo, in cui vengono elencate le principali materie che il Codice di Diritto Canonico rinvia alla normativa diocesana.

 

Pertanto, la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, competenti in ciò che riguarda l'esercizio della funzione episcopale nella Chiesa latina[3], presentano questa Istruzione a tutti i Vescovi della Chiesa latina. In questo modo esse intendono sia rispondere alle richieste di molti Vescovi desiderosi di avere un fraterno aiuto nella celebrazione del sinodo diocesano, sia contribuire a rimediare ad alcuni difetti ed incongruenze che sono stati talvolta rilevati.

 

 

 

I. INTRODUZIONE SULLA NATURA
E FINALITA' DEL SINODO DIOCESANO

 

Il canone 460 descrive il sinodo diocesano come "riunione ('coetus') di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana"[4].

 

1. La finalità del sinodo è quella di prestare aiuto al Vescovo nell'esercizio della funzione, che gli è propria, di guidare la comunità cristiana.

Tale scopo determina il particolare ruolo da attribuire nel sinodo ai presbiteri, in quanto "saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio"[5]. Ma il sinodo offre anche al Vescovo l'occasione di chiamare a cooperare con lui, insieme ai sacerdoti, alcuni laici e religiosi scelti, come un modo peculiare di esercizio della responsabilità, che concerne tutti i fedeli, nell'edificazione del Corpo di Cristo[6].

Il Vescovo esercita, anche nello svolgimento del sinodo, l'ufficio di governare la Chiesa affidatagli: decide la convocazione[7], propone le questioni alla discussione sinodale[8], presiede le sessioni del sinodo[9]; infine, quale unico legislatore, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti e ne ordina la pubblicazione[10].

Il sinodo è, in questo modo, "contestualmente e inseparabilmente, atto di governo episcopale ed evento di comunione, esprimendo così quell'indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della Chiesa"[11]. Il Popolo di Dio non è, infatti, un aggregato informe dei discepoli di Cristo, bensì una comunità sacerdotale, organicamente strutturata fin dall'origine conformemente alla volontà del suo Fondatore[12], che in ogni diocesi fa capo al Vescovo come principio visibile e fondamento dell'unità e unico suo rappresentante[13]. Qualunque tentativo, quindi, di contrapporre il sinodo al Vescovo, in virtù di una pretesa "rappresentanza del Popolo di Dio", è contrario all'autentica impostazione dei rapporti ecclesiali.

 

2. I sinodali sono chiamati a "prestare aiuto al Vescovo diocesano"[14] formulando il loro parere o "voto" circa le questioni da lui proposte; tale voto è detto "consultivo"[15] per significare che il Vescovo è libero di accogliere o meno le opinioni manifestate dai sinodali. Tuttavia, ciò non significa trascurarne l'importanza, quasi fosse una mera consulenza "esterna", espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell'esito finale del sinodo: con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell'elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti, che verranno giustamente chiamati "sinodali"[16], dai quali il governo episcopale della diocesi ricaverà in futuro ispirazione.

Da parte sua, il Vescovo dirige effettivamente le discussioni durante le sessioni sinodali e, da vero maestro della Chiesa, insegna e corregge quando occorre. Dopo aver sentito i membri, a lui spetta il compito di discernimento, e cioè di "esaminare tutto e ritenere ciò che è buono"[17], nei confronti dei diversi pareri espressi. Sottoscrivendo, terminato il sinodo, le dichiarazioni e i decreti, il Vescovo impegna la sua autorità in tutto quanto in essi si insegna o si comanda. La potestà episcopale viene in questo modo attuata in conformità al suo significato autentico, e cioè non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un vero ministero, che comporta "ascoltare i sudditi" e "chiamarli a cooperare alacremente con lui"[18], nella comune ricerca di ciò che lo Spirito chiede nel momento presente alla Chiesa particolare.

 

3. Comunione e missione, in quanto aspetti inscindibili dell'unico fine dell'attività pastorale della Chiesa, costituiscono il "bene di tutta la comunità diocesana" che il can. 460 indica come scopo ultimo del sinodo.

I lavori sinodali mirano a fomentare la comune adesione alla dottrina salvifica e a stimolare tutti i fedeli alla sequela di Cristo. Poiché la Chiesa è "inviata al mondo ad annunziare e testimoniare, attualizzare ed espandere il mistero di comunione che la costituisce"[19], il sinodo cura anche di favorire il dinamismo apostolico di tutte le energie ecclesiali sotto la guida dei legittimi Pastori. Nella convinzione che ogni rinnovamento comunionale e missionario ha come indispensabile premessa la santità dei ministri di Dio, non dovrà in esso mancare un vivo interessamento per il miglioramento del costume di vita e della formazione del clero e per lo stimolo delle vocazioni.

Il sinodo, quindi, non solo manifesta e attua la comunione diocesana, ma anche è chiamato a "edificarla" con le sue dichiarazioni e i suoi decreti. Occorre perciò che nei documenti sinodali venga operosamente accolto il Magistero universale e applicata la disciplina canonica alla diversità propria di quella determinata comunità cristiana. In effetti, il ministero del Successore di Pietro e il Collegio Episcopale non sono una istanza estranea alla Chiesa particolare, ma un elemento che appartiene "dal di dentro" alla sua stessa essenza[20] ed è a fondamento della comunione diocesana.

In questo modo, il sinodo contribuisce anche a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e canonica. Il patrimonio giuridico locale e gli indirizzi che hanno guidato il governo pastorale sono in esso oggetto di accurato studio, al fine di aggiornare, ripristinare o completare eventuali lacune normative, di verificare il raggiungimento degli obiettivi pastorali già formulati e di proporre, con l'aiuto della grazia divina, nuovi orientamenti.

II. COMPOSIZIONE DEL SINODO

 

1. "Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano, il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o un Vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo"[21], privilegiando tra questi coloro che hanno dignità episcopale (Vescovo coadiutore e Vescovi ausiliari).

 

2. Sono membri "de iure" del sinodo, in base all'ufficio che essi ricoprono:

- il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;

- i Vicari generali, i Vicari episcopali nonché il Vicario giudiziale;

- i canonici della chiesa cattedrale;

- i membri del consiglio presbiterale;

- il rettore del seminario maggiore;

- i vicari foranei[22].

 

3. Sono membri elettivi:

11. "I fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano"[23].

Per la scelta di questi laici (uomini e donne), occorre seguire, per quanto possibile, le indicazioni del canone 512 §2[24], avendo comunque buona cura di assicurare che tali fedeli si distinguano "per fede sicura, buoni costumi e prudenza"[25]; così il loro contributo sarà veramente valido in vista del bene della Chiesa. La situazione canonica regolare di questi laici è da ritenersi requisito indispensabile per far parte dell'assemblea.

 

21. "Almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che ivi hanno cura d'anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito"[26].

Come desunto dal testo canonico, per questo titolo sono eleggibili soltanto i presbiteri, non i diaconi o i laici.

Il Vescovo dovrà, quindi, determinarne il numero per ogni vicariato foraneo. Se si tratta di una Chiesa particolare di piccole dimensioni, nulla osta alla convocazione di tutti i suoi presbiteri.

 

31. "Alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo diocesano"[27].

 

4. Sinodali di libera nomina episcopale: "Al sinodo diocesano possono essere chiamati dal Vescovo diocesano, in qualità di membri, anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici"[28].

Nello scegliere questi sinodali, si cercherà di rendere presenti le vocazioni ecclesiali o i diversi impegni apostolici non sufficientemente espressi nelle elezioni, sicché il sinodo rifletta adeguatamente la peculiare fisionomia della Chiesa particolare; si curerà perciò di assicurare, tra i chierici, una congrua presenza di diaconi permanenti. Non si trascuri di scegliere anche fedeli che eccellono "per scienza, competenza e prestigio"[29], la cui ponderata opinione arricchirà senza dubbio le discussioni sinodali.

 

5. I sinodali legittimamente designati hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle sessioni[30]. "Un membro del sinodo, se è trattenuto da un legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento"[31].

Il Vescovo ha il diritto e il dovere di rimuovere, mediante decreto, qualunque sinodale, che con le sue opinioni si discosti dalla dottrina della Chiesa o che rifiuti l'autorità episcopale, ferma restando la possibilità di ricorso contro il decreto, a norma di diritto.

 

6. "Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica"[32].

La presenza degli osservatori contribuirà a "introdurre maggiormente la preoccupazione ecumenica nella pastorale normale, facendo crescere la reciproca conoscenza, la carità vicendevole e possibilmente la fraterna collaborazione"[33].

Per la loro individuazione di solito converrà procedere d'intesa con i capi di tali Chiese o comunità, che segnaleranno la persona più idonea a rappresentarle.

 

 

 

 

 

III. CONVOCAZIONE E PREPARAZIONE DEL SINODO

 

A. Convocazione

 

1. Il sinodo diocesano può essere celebrato "quando, a giudizio del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale le circostanze lo suggeriscano"[34]. Resta, quindi, alla prudente scelta del Vescovo decidere la maggiore o minore frequenza di convocazione, in funzione dei bisogni della Chiesa particolare o del governo diocesano.

Tali circostanze possono essere di diversa natura: la mancanza di un'adeguata pastorale d'insieme, la necessità di applicare a livello locale norme od orientamenti superiori, l'esistenza nell'ambito diocesano di problemi che richiedono soluzione, il sentito bisogno di una più intensa operosa comunione ecclesiale, ecc. Per valutare l'opportunità della convocazione, risultano di particolare importanza le informazioni ottenute nelle visite pastorali: esse, infatti, più di qualunque indagine o inchiesta, consentiranno al Vescovo di individuare i bisogni dei fedeli e gli indirizzi pastorali più adatti per soddisfarli.

Qualora, quindi, il Vescovo percepisca l'opportunità di convocare il sinodo diocesano, chiederà al consiglio presbiterale - rappresentanza del presbiterio per aiutare il Vescovo nel governo della diocesi[35] - un ponderato giudizio in merito alla celebrazione e all'argomento o argomenti che dovranno venire in esso studiati.

Individuato l'argomento del sinodo, il Vescovo procederà a emanare il decreto di convocazione e ne darà annunzio alla sua Chiesa, di regola in occasione di una festa liturgica di particolare solennità.

 

2. "Convoca il sinodo diocesano solo il Vescovo diocesano, non chi presiede la diocesi interinalmente"[36].

"Se il Vescovo ha la cura di più diocesi oppure ha la cura di una come Vescovo proprio e di un'altra come Amministratore, può convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli"[37].

 

 

B. Commissione preparatoria e regolamento del sinodo

 

1. Fin dai primi momenti, il Vescovo costituisca una commissione preparatoria.

Il Vescovo sceglierà i membri della commissione preparatoria fra sacerdoti ed altri fedeli che eccellono per loro prudenza pastorale e competenza professionale, cercando di rispecchiare, per quanto possibile, la varietà dei carismi e ministeri del Popolo di Dio. Tra di loro non manchi qualche esperto in diritto canonico e in liturgia.

Sarà compito della commissione preparatoria prestare aiuto al Vescovo principalmente nell'organizzazione e nell'offerta di sussidi per la preparazione del sinodo, nell'elaborazione del relativo regolamento, nella determinazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali e nella designazione dei sinodali. Le sue riunioni saranno presiedute dallo stesso Vescovo o, nel caso di suo impedimento, da un delegato.

Il Vescovo potrà disporre la costituzione di una segreteria, diretta da un membro della commissione preparatoria. Ad essa spetterà di assistere il sinodo sotto l'aspetto organizzativo: trasmissione e archiviazione della documentazione, redazione dei verbali, allestimento dei servizi logistici, finanziamento e contabilità. Risulterà altresì utile la costituzione di un ufficio stampa, che assicuri l'adeguata informazione dei "media" ed eviti le eventuali interpretazioni distorte sui lavori sinodali.

 

2. Con l'aiuto della commissione preparatoria, il Vescovo provvederà alla redazione e pubblicazione del regolamento del sinodo[38].

Il regolamento dovrà stabilire, tra l'altro:

11. La composizione del sinodo. Il regolamento assegnerà un numero concreto per ogni categoria di sinodali e determinerà i criteri per l'elezione di laici e membri di istituti di vita consacrata[39] e dei Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica[40]. Nel farlo, si eviterà che una eccessiva presenza di sinodali impedisca l'effettiva possibilità di intervenire da parte di tutti.

21. Le norme circa il modo di effettuare le elezioni dei sinodali ed, eventualmente, dei titolari degli uffici da svolgere nel sinodo. Al riguardo, si osserveranno le prescrizioni dei canoni 119, 11 e 164-179, con gli opportuni adattamenti[41].

31. I diversi uffici da assolversi nell'assemblea sinodale (presidenza, moderatore, segretario), le varie commissioni e la loro composizione.

41. Il modo di procedere nelle riunioni, con indicazione della durata e della modalità degli interventi (orali e scritti) e delle votazioni ("placet", "non placet", "placet iuxta modum").

L'utilità che il regolamento può avere per l'organizzazione della fase preparatoria consiglia di elaborarlo negli stadi iniziali del percorso sinodale, senza pregiudizio delle eventuali modifiche o aggiunte, che l'esperienza della preparazione potrà successivamente suggerire.

Risulta in genere conveniente procedere di seguito alla designazione dei sinodali, al fine di poter usufruire del loro aiuto nei lavori di preparazione.

 

 

C. Fasi di preparazione del sinodo

 

I lavori preparatori del sinodo sono tesi, innanzitutto, a facilitare al Vescovo l'individuazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali.

Bisogna comunque rilevare la convenienza di organizzare questa fase in modo da raggiungere e coinvolgere - in maniere diverse, a seconda delle circostanze - le varie istanze diocesane ed iniziative apostoliche presenti nella Chiesa particolare. Così i lavori sinodali si tradurranno in un "adeguato tirocinio pratico dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II"[42], e inoltre i fedeli saranno ben disposti ad accettare "ciò che i Pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e capi della Chiesa"[43] alla fine del sinodo.

Qui di seguito vengono offerti alcuni orientamenti generali sul modo di procedere, che ogni Pastore saprà adattare e completare come meglio convenga al bene della Chiesa particolare e alle caratteristiche del sinodo progettato.

 

1. Preparazione spirituale, catechetica e informativa

 

Convinto che "il segreto della riuscita del sinodo, come di ogni altro evento ed iniziativa ecclesiale è, infatti, la preghiera"[44], il Vescovo inviterà tutti i fedeli, chierici, religiosi e laici, ed in particolare i monasteri di vita contemplativa, ad una "costante intenzione comune: il sinodo e i frutti del sinodo"[45], che diventerà così un autentico evento di grazia per la Chiesa particolare. Non mancherà di esortare a questo proposito i pastori d'anime, mettendo a loro disposizione gli opportuni sussidi per le assemblee liturgiche solenni e per quelle quotidiane, man mano che si svolge il cammino sinodale.

La celebrazione del sinodo offre al Vescovo un'opportunità privilegiata di formazione dei fedeli. Si proceda, quindi, ad una articolata catechesi dei fedeli sul mistero della Chiesa e sulla partecipazione di tutti alla sua missione, alla luce degli insegnamenti del Magistero, specie di quello conciliare. A questo fine si potranno offrire orientamenti concreti per la predicazione dei sacerdoti.

Vengano tutti anche informati sulla natura e finalità del sinodo e sull'ambito delle delibere sinodali. Potrà servire a questo scopo la pubblicazione di un fascicolo informativo, senza trascurare l'uso dei mezzi di comunicazione di massa.

 

2. Consultazione della diocesi

 

Venga offerta ai fedeli la possibilità di manifestare le loro necessità, i loro desideri e il loro pensiero circa l'argomento del sinodo[46]. Inoltre, il clero della diocesi verrà separatamente sollecitato a formulare proposte circa il modo di venire incontro alle sfide della cura pastorale.

Il Vescovo disporrà le modalità concrete di tale consultazione, procurando di raggiungere tutte le "energie vive" del Popolo di Dio che sono presenti e operanti nella Chiesa particolare[47]: comunità parrocchiali, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, associazioni ecclesiali e raggruppamenti di rilievo, istituti d'insegnamento (seminario, università o facoltà ecclesiastiche, università e scuole cattoliche).

Nel provvedere con opportune indicazioni alla consultazione, il Vescovo dovrà tenere presente il pericolo - talvolta purtroppo ben reale - della formazione di gruppi di pressione, ed eviterà di creare negli interpellati aspettative ingiustificate sull'effettiva accettazione delle loro proposte.

 

3. Fissazione delle questioni

 

Il Vescovo procederà in seguito a fissare le questioni sulle quali verteranno le delibere. Un modo atto a tale proposito sarà quello di elaborare dei questionari, divisi per materie, ognuno introdotto da una relazione che ne illustri il significato alla luce della dottrina e disciplina della Chiesa e delle risultanze delle consultazioni precedenti[48]. Tale compito verrà affidato, sotto la direzione della commissione preparatoria, a gruppi di esperti nelle varie discipline e ambiti pastorali, che presenteranno i testi all'approvazione del Vescovo.

Infine, la documentazione approntata sarà trasmessa ai sinodali, al fine di garantirne l'adeguato studio prima dell'inizio delle sessioni.

 

 

 

 

IV. SVOLGIMENTO DEL SINODO

 

1. Il vero sinodo consiste proprio nelle sessioni sinodali. Occorre perciò cercare un equilibrio tra la durata del sinodo e quella della preparazione, nonché disporre le sessioni in un arco di tempo che sia sufficiente a consentire lo studio delle questioni sollevate in aula e di intervenire nella discussione.

 

2. Poiché "Quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio"[49], la celebrazione medesima del sinodo muova dalla preghiera. Nelle solenni liturgie eucaristiche di inaugurazione e di conclusione del sinodo e nelle altre che accompagneranno le sessioni sinodali vengano osservate le prescrizioni del "Caeremoniale Episcoporum", che tratta specificamente della liturgia sinodale[50]. Esse saranno aperte a tutti i fedeli e non solo ai membri del sinodo.

Conviene che le sessioni del sinodo - almeno quelle più importanti - si tengano nella chiesa cattedrale. Essa è, infatti, sede della cattedra del Vescovo e immagine visibile della Chiesa di Cristo[51].

 

3. Prima dell'inizio delle discussioni, i sinodali emettano la professione di fede, a norma del canone 833, 11[52]. Non trascuri il Vescovo di illustrare questo significativo atto al fine di stimolare il "sensus fidei" dei sinodali ed accenderne l'amore per il patrimonio dottrinale e spirituale della Chiesa.

 

4. La trattazione dei diversi argomenti, di volta in volta esaminati, sarà introdotta da brevi relazioni illustrative che li mettano a fuoco.

"Tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo"[53]. Il Vescovo curerà che venga offerta ai sinodali l'effettiva possibilità di esprimere liberamente le loro opinioni sulle questioni proposte, seppur entro i limiti temporali determinati nel regolamento[54].

Attesi i legami che uniscono la Chiesa particolare e il suo Pastore con la Chiesa universale e il Romano Pontefice, il Vescovo ha il dovere di escludere dalla discussione sinodale tesi o posizioni - magari proposte con la pretesa di trasmettere alla Santa Sede "voti" in merito - discordanti dalla perenne dottrina della Chiesa o dal Magistero Pontificio o riguardanti materie disciplinari riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica[55].

Alla fine degli interventi, si curerà di riassumere ordinatamente i diversi apporti dei sinodali, allo scopo di agevolarne lo studio successivo.

 

5. Durante le sessioni del sinodo più volte occorrerà sollecitare i sinodali a manifestare la loro opinione mediante votazione. Poiché il sinodo non è un collegio con capacità decisionale, tali suffragi non hanno lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare il grado di concordanza dei sinodali sulle proposte formulate, e così dev'essere loro spiegato[56].

Il Vescovo resta libero nel determinare il seguito da dare all'esito delle votazioni, anche se procurerà di seguire il parere comunemente condiviso dai sinodali, a meno che osti una grave causa, che a lui spetta valutare "coram Domino".

 

6. Il Vescovo, dando opportune indicazioni, affiderà infine a diverse commissioni di membri la stesura delle bozze dei testi sinodali.

Nel redigerle, occorre cercare formule precise che possano servire da guida pastorale per l'avvenire, evitando di restare nel generico o di limitarsi a mere esortazioni, il che sarebbe a scapito della loro efficacia.

 

7. "Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano"[57], qualora emergano ostacoli gravi alla sua continuazione che rendano questa decisione conveniente o addirittura necessaria: ad esempio un suo orientamento insanabilmente contrario all'insegnamento della Chiesa o circostanze di ordine sociale che perturbino il pacifico lavoro sinodale.

Se non ci sono particolari ragioni che lo sconsiglino, prima di emanare il decreto di sospensione o di scioglimento, il Vescovo chiederà il parere del consiglio presbiterale - il quale deve venir consultato dal Vescovo negli affari di maggiore importanza[58] - pur rimanendo egli libero di prendere la decisione.

"Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure ne dichiari la cessazione"[59].

 

 

 

 

V. LE DICHIARAZIONI E I DECRETI SINODALI

 

1. Terminate le sessioni del sinodo, il Vescovo procede alla redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione[60].

 

2. Con le espressioni "decreti" e "dichiarazioni", il Codice ravvisa la possibilità che i testi sinodali consistano, da una parte, in vere norme giuridiche - che potranno venir chiamate "costituzioni" o in un altro modo - oppure in indicazioni programmatiche per l'avvenire, e dall'altra, in affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specie negli aspetti di maggiore incidenza nella vita della Chiesa particolare.

 

3. "Lui solo (il Vescovo diocesano) sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità"[61]. Pertanto, le dichiarazioni e i decreti sinodali devono recare la sola firma del Vescovo diocesano e le parole usate in questi documenti devono anche rendere palese che proprio lui ne è l'autore.

Premessa l'intrinseca connessione del sinodo con la funzione episcopale, è illecita la pubblicazione di atti non sottoscritti dal Vescovo. Essi non sarebbero, in alcun vero senso, dichiarazioni "sinodali".

 

4. Mediante i decreti sinodali il Vescovo diocesano promuove e urge l'osservanza delle norme canoniche che le circostanze della vita diocesana più richiamano[62], regola le materie che il diritto affida alla sua competenza[63] ed applica la disciplina comune alla diversità della Chiesa particolare.

Sarebbe giuridicamente invalido un eventuale decreto sinodale contrario al diritto superiore[64], e cioè: la legislazione universale della Chiesa, i decreti generali dei concili particolari e della Conferenza Episcopale[65] e quelli dell'assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica, nei termini della sua competenza[66].

 

5. "Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla conferenza dei Vescovi i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali"[67], al fine di favorire la comunione nell'episcopato e l'armonia normativa nelle Chiese particolari dello stesso ambito geografico e umano.

Concluso ogni adempimento, il Vescovo vorrà trasmettere copia della documentazione sinodale, mediante il Rappresentante Pontificio, alla Congregazione per i Vescovi o a quella per l'Evangelizzazione dei Popoli, per loro tempestiva conoscenza.

 

6. Qualora i documenti sinodali - specie quelli normativi - non si pronunzino in merito alla loro applicazione, sarà il Vescovo diocesano, una volta terminato il sinodo, a determinare le modalità di esecuzione, affidandola eventualmente a taluni organi diocesani.

 

 

 

 

***

 

 

 

Le Congregazioni per i Vescovi e per l'Evangelizzazione dei Popoli si auspicano di aver contribuito ad un adeguato svolgimento dei sinodi diocesani, istituzione ecclesiale sempre tenuta in grande considerazione nei corsi dei secoli e oggi considerata con rinnovato interesse, quale valido strumento diretto, con l'aiuto dello Spirito Santo, al servizio della comunione e della missione delle Chiese particolari.

 

La presente Istruzione entrerà in vigore per i sinodi diocesani che inizieranno compiuti tre mesi dalla sua pubblicazione in "Acta Apostolicae Sedis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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APPENDICE ALL'ISTRUZIONE
SUI SINODI DIOCESANI

 

Ambiti pastorali affidati dal C.I.C.
alla potestà legislativa del Vescovo diocesano

 

 

La presente Appendice elenca le materie il cui ordinamento a livello diocesano, atteso il dettato dei canoni del Codice, è ritenuto necessario o generalmente conveniente. Sono da essa escluse le prescrizioni codiciali che richiedono piuttosto l'adozione di provvedimenti di carattere singolare[68], quali approvazioni, concessioni particolari, licenze, ecc.

Va comunque premesso che "al Vescovo diocesano compete, nella diocesi affidatagli, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che si richiede per l'esercizio del suo ufficio pastorale, eccettuate quelle cause che per diritto o per decreto del Sommo Pontefice sono riservate all'autorità suprema o ad altra autorità ecclesiastica"[69]. Di conseguenza, il Vescovo diocesano potrà esercitare la sua potestà legislativa non soltanto per completare o determinare le norme giuridiche superiori che espressamente lo impongono o lo permettono, bensì per ordinare - a seconda dei bisogni della Chiesa locale e dei fedeli - qualunque materia pastorale a raggio diocesano, tranne quelle riservate alla suprema o ad un'altra autorità ecclesiastica. Naturalmente, il Vescovo è tenuto, nell'esercizio di tale potestà, ad osservare e rispettare il diritto superiore[70].

Nell'esercitare la potestà legislativa, occorre nondimeno osservare la regola di buon governo, che consiglia di farlo con discrezione e avvedutezza, sicché non sia imposto d'impero ciò che si potrebbe ottenere con il consiglio e la persuasione. Anzi, tante volte il Vescovo si dovrà adoperare, piuttosto che nel promulgare nuove norme, nel promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa, e nell'urgere, quando occorra, l'osservanza delle leggi ecclesiastiche: questo compito è un vero dovere, che gli spetta in quanto custode dell'unità della Chiesa universale e che riguarda in particolare il ministero della parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei Santi e l'amministrazione dei beni[71].

Non è superfluo precisare che il Vescovo diocesano è libero di emanare norme all'infuori e senza previo sinodo diocesano, poiché la potestà legislativa, nell'ambito diocesano, gli è propria ed esclusiva. Per lo stesso motivo, egli deve esercitarla personalmente[72], non essendogli consentito di legiferare insieme ad altre persone, organi o assemblee diocesane.

Delle materie qui di seguito indicate, non tutte potranno trovare nel sinodo diocesano la sede appropriata di discussione. Così, non sarebbe prudente sottomettere indiscriminatamente all'esame dei sinodali questioni relative alla vita e al ministero dei chierici. In altri ambiti pastorali specifici, converrà che il Vescovo diocesano interpelli il sinodo sui criteri o principi generali ad essi attinenti, rimandando ad un momento successivo, concluso il sinodo, l'emanazione di norme precise. Come detto nell'Istruzione[73], spetta alla prudenza del Vescovo di decidere su quali argomenti verteranno le discussioni sinodali.

 

 

I. Circa l'esercizio del "munus docendi"

 

I Vescovi sono, nelle diocesi loro affidate, "moderatori di tutto il ministero della parola"[74]. A loro spetta provvedere affinché le prescrizioni canoniche circa il ministero della parola vengano osservate scrupolosamente e la fede cristiana sia rettamente ed integralmente trasmessa nella diocesi[75]. Il Codice di Diritto Canonico esplicita questo compito, attribuendo ampie competenze al Vescovo diocesano, nei seguenti ambiti:

 

1. Ecumenismo: spetta ai Vescovi, singolarmente o riuniti in Conferenza Episcopale, impartire norme pratiche in materia ecumenica, rispettando sempre quanto abbia disposto in merito la suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 755 §2).

 

2. Predicazione: al Vescovo diocesano spetta di promulgare norme sull'esercizio della predicazione, da osservarsi da parte di quanti svolgono tale ministero nella diocesi (cfr. can. 772 '1). Sono manifestazioni particolari di questo compito:

- l'eventuale restrizione dell'esercizio della predicazione (cfr. can. 764);

- la disposizione di ciò che attiene alle modalità particolari di predicazione, adeguate alle necessità dei fedeli, quali sono gli esercizi spirituali, le sacre missioni, ecc. (cfr. can. 770);

- la sollecitudine affinché la parola di Dio sia annunziata ai fedeli che non usufruiscono sufficientemente dell'ordinaria cura pastorale ed anche ai non credenti (cfr. can. 771).

 

3. Catechesi: compete al Vescovo diocesano, attenendosi alle prescrizioni della Sede Apostolica, dettare norme in materia catechetica (cfr. can. 775 §1), secondo diverse modalità adeguate ai bisogni dei fedeli (cfr. cann. 777 e 1064), disponendo anche su ciò che riguarda la retta formazione dei catechisti (cfr. can. 780).

 

4. Attività missionaria: spetta al Vescovo diocesano la promozione, in diocesi, dell'attività missionaria della Chiesa (cfr. can. 782 §2) e, se la diocesi si trova in territori di missione, la direzione e il coordinamento dell'azione missionaria (cfr. can. 790).

 

5. Educazione cattolica: al Vescovo diocesano compete, osservate le eventuali disposizioni dettate in merito dalla Conferenza Episcopale, regolare ciò che attiene all'istruzione e all'educazione religiosa cattolica, impartite in qualunque scuola o trasmesse mediante i mezzi di comunicazione sociale (cfr. can. 804 §1)[76]. A lui concerne pure l'ordinamento generale delle scuole cattoliche e la vigilanza affinché esse mantengano sempre la loro identità (cfr. can. 806).

 

6. Strumenti di comunicazione sociale: è dovere dei Vescovi vigilare circa le pubblicazioni e l'uso degli strumenti di comunicazione sociale (cfr. can. 823).

 

 

II. Circa l'esercizio del "munus sanctificandi"

 

I Vescovi sono "i moderatori, i promotori e responsabili di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata"[77]. Al Vescovo diocesano compete, tenute presenti le disposizioni dell'autorità suprema della Chiesa, dettare norme in materia liturgica per la sua diocesi, alle quali tutti sono tenuti[78]. Il Codice di Diritto Canonico affida poi alla potestà normativa del Vescovo alcuni compiti particolari:

- regolare ciò che attiene alla partecipazione dei fedeli non ordinati nella liturgia, osservando quanto il diritto superiore abbia disposto al riguardo (cfr. can. 230 §§2 e 3)[79];

- stabilire, se la Conferenza Episcopale non ha disposto in merito, i casi di "grave necessità" per l'amministrazione di alcuni sacramenti ai cristiani non cattolici (cfr. can. 844 §§4 e 5);

- determinare le condizioni perché si possa tenere l'Eucaristia in una casa privata e portarla con sé in viaggi (cfr. can. 935);

- laddove il numero di ministri sacri sia insufficiente, regolare l'esposizione dell'Eucaristia da parte di fedeli non ordinati (cfr. can. 943);

- ordinare ciò che attiene alle processioni (cfr. can. 944 §2);

- tenendo presenti i criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, determinare in quali casi si verifica la necessità dell'assoluzione collettiva (cfr. can. 961 §2);

- dare disposizioni circa l'amministrazione comune del sacramento della Unzione degli Infermi per più malati contemporaneamente (cfr. can. 1002);

- stabilire norme per le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero, osservando quanto prescritto dalla legislazione universale della Chiesa in merito (cfr. can. 1248 §2).

 

 

III. Circa l'esercizio del "munus pascendi"

 

1. Circa l'organizzazione della diocesi.

 

Oltre ai molteplici provvedimenti di diversa natura, richiesti per l'adeguata organizzazione pastorale della diocesi, è affidato al Vescovo diocesano in particolare:

- la normativa particolare circa il capitolo dei canonici (cfr. cann. 503, 505 e 510 §3);

- la costituzione del consiglio pastorale diocesano, nonché l'elaborazione dei suoi statuti (cfr. cann. 511 e 513 §1);

- le norme che assicurino l'assistenza pastorale della parrocchia in assenza del parroco (cfr. can. 533 §3);

- la normativa sui libri parrocchiali (cfr. can. 535 §1; cfr. anche cann. 895, 1121 §1 e 1182);

- la decisione circa la costituzione dei consigli pastorali parrocchiali e la determinazione delle norme che li regolano (cfr. can. 536);

- emanare le norme che reggono i consigli parrocchiali per gli affari economici (cfr. can. 537);

- l'ulteriore determinazione dei diritti e dei doveri dei vicari parrocchiali (cfr. can. 548);

- l'ulteriore determinazione delle facoltà dei vicari foranei (cfr. can. 555; cfr. anche can. 553).

 

 

2. Circa la disciplina del clero.

 

Il can. 384 stabilisce che il Vescovo diocesano "abbia cura che i presbiteri adempiano debitamente gli obblighi propri del loro stato e dispongano di quei mezzi e di quelle istituzioni necessarie per alimentare la loro vita spirituale e intellettuale; curi similmente che si provveda al loro decoroso sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto".

Altri canoni determinano diversi aspetti di tali ambiti affidati alla cura episcopale:

- Per ciò che riguarda l'adempimento degli obblighi dello stato clericale, si vedano i canoni: can. 277 § 3 (tutela del celibato); can. 283 §1 (durata delle assenze dalla diocesi); can. 285 (astensione da tutto ciò che è sconveniente allo stato clericale).

- Quanto ai mezzi per alimentare la loro vita spirituale e intellettuale, si vedano i canoni: can. 276 §2, 4° (assistenza ai ritiri spirituali); can. 279 §2 (formazione dottrinale permanente); can. 283 §2 (periodo di ferie).

- Circa il sostentamento e l'assistenza sociale dei chierici, si veda il can. 281.

Infine, spetta al Vescovo l'ordinamento dei rapporti e della reciproca collaborazione di tutti i chierici che lavorano in diocesi (cfr. can. 275 §1).

 

 

3. Circa l'amministrazione economica della diocesi.

 

Nei limiti del diritto universale e particolare, il Vescovo è responsabile della disciplina circa l'intera materia dell'amministrazione dei beni ecclesiastici sottomessi alla sua potestà (cfr. can. 1276 §2). In materia economica è anche sua competenza:

- imporre contributi moderati nell'ambito diocesano, osservate le condizioni canoniche (cfr. can. 1263);

- qualora la Conferenza Episcopale non abbia disposto in merito, emanare norme sulle questue in diocesi (cfr. can. 1262);

- stabilire, quando occorra, collette speciali in favore dei bisogni della Chiesa (cfr. cann. 1265 e 1266);

- dettare norme circa la destinazione delle offerte versate dai fedeli in occasione delle funzioni liturgiche cosiddette "parrocchiali" e circa la remunerazione dei chierici che svolgono detto ministero (cfr. can. 531);

- definire ulteriori condizioni per la costituzione e l'accettazione di fondazioni (cfr. can. 1304 §2).

 

 

NOTE

[1] Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", del 25 gennaio 1983 (AAS 75 [1983], vol. II, pp. VII-XIV).

[2] Cfr. can. 34 §1.

[3] Cfr. Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", del 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988], pp. 841-912), artt. 75, 79 e 89.

[4] "coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant".

[5] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. 28; cfr. Decreto conciliare "Presbyterorum Ordinis" nn. 2 e 7.

[6] Cfr. Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" nn. 7 e 32; cfr. can. 463 §§1 e 2.

[7] Cfr. cann. 461 §1 e 462 §1.

[8] Cfr. can. 465.

[9] Cfr. can. 462 §2.

[10] Cfr. can. 466.

[11] Giovanni Paolo II, omelia del 3 ottobre 1992, ne "L'Osservatore Romano" del 4 ottobre 1992, pp. 4-5.

[12] Cfr. Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. 11.

[13] Cfr. Ibidem n. 23.

[14] Can. 460.

[15] Cfr. can. 466.

[16] Cfr. cann. 466 e 467.

[17] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. 12, che cita I Thess 5,12 e 19-21.

[18] Cfr. Ibidem n. 27.

[19] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica "Communionis notio", del 28 maggio 1992 (AAS 85 [1993] pp. 838-850), n. 4.

[20] Cfr. Ibidem n. 13.

[21] Can. 462 §2.

[22] Cfr. can. 463 §1, 11, 21, 31, 41, 61 e 71.

[23] Can. 463 §1, 51.

[24] Can. 512 §2: "I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati".

[25] Can. 512 §3.

[26] Can. 463 §1, 81.

[27] Can. 463 §1, 91.

[28] Can. 463 §2.

[29] Can. 212 §3.

[30] Cfr. can. 463 §1.

[31] Can. 464.

[32] Can. 463 §3.

[33] Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, ne "L'Osservatore Romano" del 28 giugno 1992, pp. 4-5.

[34] Can. 461 §1. 

[35] Cfr. can. 495 §1.

[36] Can. 462 §1.

[37] Can. 461 §2.

[38] Sulla nozione di regolamento, si veda il can. 95.

[39] Cfr. can. 463 §1, 51.

[40] Cfr. can. 463 §1, 91.

[41] Si tenga, infatti, presente che il testo di alcuni di questi canoni lascia la libertà di disporre diversamente nel regolamento del sinodo.

[42] Giovanni Paolo II, allocuzione del 29 maggio 1993, ne "L'Osservatore Romano" del 31 maggio-1 giugno 1993, pp. 6-7.

[43] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. 37.

[44] Giovanni Paolo II, omelia del 3 ottobre 1992, cit. nota 11.

[45] Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, cit. nota 33.

[46] Cfr. can. 212 §§2 e 3.

[47] Cfr. Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, cit. nota 33.

[48] Si può anche procedere diversamente, ad esempio elaborando già in questa fase le bozze di documenti sinodali. Questa scelta ha indubbi vantaggi, ma si deve anche badare al rischio di ridurre di fatto la libertà dei sinodali, che dovranno pronunziarsi su un testo praticamente pronto.

[49] "Caeremoniale Episcoporum" n. 1169.

[50] Cfr. "Caeremoniale Episcoporum", Pars VIII, Caput I "De Conciliis Plenariis vel Provincialibus et de Synodo Dioecesana", nn. 1169-1176.

[51] Cfr. Costituzione Apostolica "Mirificus eventus", del 7 dicembre 1965 (AAS 57 [1965], pp. 945-951).

[52] Cfr. AAS 81 (1989) pp. 104-105, che riporta il testo della professione di fede da usare nel sinodo.

[53] Can. 465.

[54] Cfr. supra III, B, 2.

[55] Cfr. Decreto conciliare "Christus Dominus" n. 8; cfr. anche can. 381.

[56] A questo proposito, risulta utile avvertire che la regola espressa nel can. 119, 31, "ciò che tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato", non riguarda affatto il sinodo, bensì la presa di certe decisioni comuni in seno ad un vero collegio con capacità decisoria.

[57] Can. 468 §1.

[58] Cfr. can. 500 §2.

[59] Can. 468 §2.

[60] Cfr. can. 466.

[61] Ibidem.

[62] Cfr. can. 392.

[63] Cfr. l'Appendice di questa Istruzione.

[64] Cfr. can. 135 §2.

[65] Perché le decisioni dei concili particolari e delle Conferenze Episcopali siano norme giuridiche obbligatorie, e cioè veri decreti generali, è necessario che siano state riviste ("recognitae") dalla Santa Sede: cfr. cann. 446 e 455.

[66] Circa le competenze normative della riunione dei Vescovi della provincia, cfr. i cann. 952 §1 e 1264.

[67] Can. 467.

[68] Cfr. can. 35.

[69] Can. 381 §1.

[70] Cfr. can. 135 §2; cfr. anche Istruzione sui Sinodi Diocesani, V, 4.

[71] Cfr. can. 392.

[72] Cfr. can. 391 §2.

[73] Cfr. Istruzione sui Sinodi Diocesani III, A, 1; III, C, 3.

[74] Can. 756 §2.

[75] Cfr. can. 386.

[76] Benché nell'elenco di canoni del C.I.C., accluso alla lettera del Cardinale Segretario di Stato ai Presidenti delle Conferenze Episcopali dell'8 novembre 1983, questo canone 804 appaia nella lista dei casi in cui le Conferenze non devono ma possono emanare normativa complementare, tuttavia tale normativa risulta grandemente conveniente. Il predetto elenco, peraltro, era stato redatto a scopo indicativo, per aiutare le Conferenze Episcopali ad individuare le materie di loro competenza.

[77] Can. 835 §1.

[78] Cfr. can. 838 §§1 e 4; cfr. anche can. 841.

[79] Circa il servizio all'altare da parte delle donne e l'intervento del Vescovo diocesano in merito, cfr. il "responsum" del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi dell'11 luglio 1992, insieme con la nota aggiunta della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, pubblicati in AAS 86 (1994) pp. 541-542.